Gentili lettori, di seguito trovate quelli che sono, a mio avviso, gli articoli attualmente più completi presenti sul web in riferimento ai bonus e alle agevolazioni per chi acquista casa nel 2022.
Oltre alle agevolazioni e bonus che troverete indicati di seguito, attualmente è possibile ottenere anche delle agevolazioni sui mutui. Segnalo le seguenti tipologie di mutui agevolati: mutuo green, mutuo giovani e mutuo ristrutturazione. Per le condizioni applicate per queste tipologie di mutuo vi invito ad approfondire con la vostra banca o il vostro mediatore creditizio che vi sapranno indicare anche i requisiti per potervi accedere.
Buona lettura!
Primo articolo:
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Bonus casa 2022: ecco tutte le agevolazioni
Come funziona il bonus casa 2022?
Ecco il quadro delle agevolazioni. Dalle detrazioni IRPEF fino alle misure per chi compra la prima casa, c'è un'ampia gamma di opportunità per risparmiare.
Inoltre, fino al 31 Dicembre 2022, al bonus prima casa ordinario si aggiunge l’incentivo rivolto ai giovani under 36.
Dall'edilizia ai mobili
Prima di tutto, in generale ci sono detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici fatto contestualmente e per la riqualificazione dal punto di vista energetico. Lo spiega il sito www.informazionefiscale.it.
I tipi di interventi
Il bonus prevede detrazioni del 50% per la ristrutturazione, in caso di lavori effettuati dall'inizio di Gennaio 2022 e fino al termine del 2024, entro il limite di 96.000 euro. Rientrano questi tipi di interventi:
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali (i condomini);
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia svolti su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze.
Alcuni esempi
Tra le spese che è possibile portare in detrazione ci sono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, per la sostituzione di infissi e serramenti, così come anche i costi sostenuti per la recinzione dell’area privata, spiega Informazionefiscale.it.
Possono ottenere il bonus casa 2022 coloro che devono versare le imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. La detrazione è consentita al proprietario e anche ai titolari di un diritto reale di godimento, inclusi i locatari e i comodatari.
1. I grandi elettrodomestici
Per quel che riguarda mobili e grandi elettrodomestici, spetta la detrazione fiscale del 50%, con limite massimo di spesa pari a 10.000 euro per l’anno in corso. Dal 2023 si passerà a 5.000 euro.
Vale sempre per immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli interventi di recupero siano iniziati a partire dall'1 Gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto degli elettrodomestici e dei mobili. Occorre acquistare grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. Vale, ovviamente, per le apparecchiature e i mobili per cui è prevista l’etichetta energetica.
2. L'ecobonus ordinario
Veniamo all’ecobonus ordinario dal 65 al 50%: è una detrazione fiscale IRPEF ed IRES riconosciuta per numerose spese, tra cui quelle relative alla sostituzione di caldaie o, ad esempio, di finestre e infissi. Attualmente le aliquote del bonus per chi effettua lavori in casa sono diverse e, accanto alla misura standard del 50 e del 65%, è prevista un’agevolazione più cospicua e fino all’85% per i lavori condominiali.
3. Il superbonus 110
Il superbonus ha portato all’incremento dell’aliquota della detrazione spettante per alcuni lavori di riqualificazione energetica al 110%. Sono i cosiddetti lavori trainanti (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione, lavori antisismici) che aprono le porte all’aliquota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica (lavori trainati).
Le scadenze
Ecco le scadenze temporali:
per le unifamiliari, il bonus casa maggiorato spetta fino al 31 Dicembre 2022, a patto di raggiungere il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno;
per i condomini e le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari, spetta fino al 2023:
Nel 2024 l’agevolazione scende al 70% e nel 2025 al 65%, arrivando quindi all’aliquota ordinaria prevista per l’ecobonus.
4. L'acquisto della casa
E il bonus riconosciuto a chi acquista la casa come abitazione principale? È previsto uno sconto delle imposte dovute in sede di acquisto. Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione IVA, sarà necessario versare l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece del 9%), l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l’imposta catastale fissa di 50 euro; in caso di acquisto da imprese, con applicazione dell’IVA, l’aliquota applicata è del 4% (invece del 10%) e sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 200 euro.
I requisiti
Inoltre il bonus casa 2022 potrà essere richiesto se l’abitazione rientra nelle categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico);
A/4 (abitazioni di tipo popolare);
A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
A/6 (abitazioni di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini);
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
La residenza
Inoltre la casa deve essere nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi la residenza oppure nel Comune in cui lavora; l’acquirente non è titolare di altro immobile nello stesso Comune e non è titolare di altro immobile acquistato con il bonus prima casa, anche dal coniuge, in tutto il territorio nazionale. L’agevolazione spetta anche in quest’ultima fattispecie solo a patto di vendere la casa posseduta entro 12 mesi.
5. Per chi ha meno di 36 anni
Informazionefiscale.it chiarisce che rientra nel bonus prima casa, ma con regole di maggior vantaggio, anche l’agevolazione specifica prevista per i giovani di età inferiore a 36 anni. Nel rispetto dei requisiti generali già citati, si prevedono queste agevolazioni: per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Però è necessario che chi compra casa non abbia compiuto i 36 anni di età nell’anno di stipula dell’atto, inoltre che il valore dell’ISEE non sia superiore a 40.000 euro.
6. Per i giovani in affitto
C'è una detrazione anche per i giovani in affitto in una casa che diventa la residenza principale. A quelli fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, spetta una detrazione IRPEF fino a 2.000 euro. Nei primi 4 anni del contratto, sarà pari al 20% per cento del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro, con un importo base di 991,60 euro.
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FONTE:
Articolo intitolato "Bonus casa 2022: ecco tutte le agevolazioni" pubblicato da Marco Brando il 22 febbraio 2022 sul sito web www.facile.it alla pagina https://www.facile.it/mutui/news/bonus-casa-2022-ecco-tutte-le-agevolazioni.html
Secondo articolo:
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Le agevolazioni “prima casa under 36”
Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”. Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”.
In cosa consistono
La norma prevede i seguenti benefici:
per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta può essere
portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.
A chi spettano
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020.
ATTENZIONE Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito (ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.
L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento. Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria è consentito far ricorso all’ISEE corrente. Si tratta dei casi:
di sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa
di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari
di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo
di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.
L’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione. Per informazioni più dettagliate in merito all’ISEE corrente si veda il messaggio INPS n. 3155 del 21 settembre 2021.
Come chiarito nella circolare n. 12/2021 dell’Agenzia delle entrate, l'ISEE si applica anche agli atti di compravendita soggetti a Iva.
I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (descritti nel capitolo 4). In sintesi, è necessario che l’acquirente:
abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
I requisiti oggettivi
Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile)
A/3 (abitazioni di tipo economico)
A/4 (abitazioni di tipo popolare)
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
A/6 (abitazione di tipo rurale)
A/7 (abitazioni in villini)
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti. Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.
Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.
Mancanza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni
La norma che ha introdotto le agevolazioni ha previsto anche le conseguenze nel caso di “insussistenza” delle condizioni e dei requisiti per usufruirne o di “decadenza” dalle stesse agevolazioni. Più precisamente, prevede il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi e l’irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito per le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa. Con la circolare n. 12/2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato, in proposito, che:
se viene riscontrata solo l’insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under 36” (per esempio, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), ma sussistono i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”
per gli atti soggetti a imposta di registro viene recuperata questa imposta (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna
per gli acquisti soggetti a Iva, invece, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel caso sia già stato utilizzato.
Resta ferma l’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 4%
nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, che si verifica in caso di
dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti
mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
alienazione infraquinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno
mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”
venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. Il credito d’imposta viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di Iva per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (di cui al n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
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FONTE:
Articolo intitolato Le agevolazioni “prima casa under 36” pubblicato sul sito web www.agenziaentrate.gov.it alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agevolazioni-prima-casa-under-36
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